la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  4  della  legge  regionale  22  gennaio  1987 n. 11 e'
sostituito dal seguente:
   "La Regione concede contributi in conto capitale  alle  piccole  e
medie   imprese  commerciali  per  finanziare  investimenti  relativi
all'acquisto  delle  aree,   alla   costruzione,   trasformazione   e
ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'attivita' commerciale
e  al  deposito delle merci, ivi compresi l'acquisizione, il rinnovo,
l'ampliamento e l'apprestamento delle  attrezzature  fisse  o  mobili
relative sia agli impianti di vendita, sia al deposito della merce.
   I  contributi  sono altresi' concessi per interventi di assistenza
tecnica  volti  alla  realizzazione  delle  iniziative  di  carattere
organizzativo,  gestionale  e  promozionale  connessi  all'evoluzione
delle  attivita'  della  distribuzione   commerciale   al   fine   di
accrescerne   la  produttivita'  complessiva  e  l'efficienza  e  per
agevolare  la  formazione  di  associazioni   titolari   di   imprese
commerciali  aventi sede nelle medesime vie e piazze, per il rilancio
delle attivita' commerciali nei centri storici.
   I contributi di cui al primo e secondo comma sono  concessi  anche
per   investimenti   mobiliari  e  immobiliari,  realizzati  mediante
operazioni di locazione finanziaria (leasing).
   In alternativa ai contributi  in  conto  capitale  possono  essere
concessi,  per  lo  stesso  importo, contributi "una tantum" in conto
interessi in forma attualizzata  al  primo  anno  di  erogazione  del
finanziamento per mutui di durata non superiore ad anni 10.
   La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare  con istituti
bancari abilitati  all'esercizio  del  credito  commerciale  apposita
convenzione per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma.
   Gli  interventi  finanziari  di  cui  al  presente  articolo hanno
carattere straordinario  e  integrativo  rispetto  alle  agevolazioni
creditizie previste da leggi statali".