la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1987 n. 11 e' sostituito dal seguente: "La Regione concede contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese commerciali per finanziare investimenti relativi all'acquisto delle aree, alla costruzione, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'attivita' commerciale e al deposito delle merci, ivi compresi l'acquisizione, il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento delle attrezzature fisse o mobili relative sia agli impianti di vendita, sia al deposito della merce. I contributi sono altresi' concessi per interventi di assistenza tecnica volti alla realizzazione delle iniziative di carattere organizzativo, gestionale e promozionale connessi all'evoluzione delle attivita' della distribuzione commerciale al fine di accrescerne la produttivita' complessiva e l'efficienza e per agevolare la formazione di associazioni titolari di imprese commerciali aventi sede nelle medesime vie e piazze, per il rilancio delle attivita' commerciali nei centri storici. I contributi di cui al primo e secondo comma sono concessi anche per investimenti mobiliari e immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (leasing). In alternativa ai contributi in conto capitale possono essere concessi, per lo stesso importo, contributi "una tantum" in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento per mutui di durata non superiore ad anni 10. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare con istituti bancari abilitati all'esercizio del credito commerciale apposita convenzione per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma. Gli interventi finanziari di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi statali".